DELIBERA 6 agosto 2015
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga. (Delibera n. 65/2015). (15A07661) (GU Serie Generale n.239 del 14-10-2015)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei
ministri la gestione del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) istituito
con gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(finanziaria 2003);
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione
dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, che all'art. 4 dispone,
tra l'altro, che il FAS assuma la denominazione di Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
«Fondo opere» e del «Fondo progetti»;
Visto l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che
ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione
attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione
territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio
dei ministri o del ministro delegato;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilita' 2014) e
sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma
6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di
programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la
chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per
cento in quelle del Centro-Nord;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilita' 2015)
ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando
le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori
disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di
programmazione 2014-2020;
Vista la Strategia italiana per la Banda ultra larga approvata dal
Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 (di seguito: Strategia);
Vista la Decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 con la quale la
Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa la
compatibilita' con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE) con riferimento al regime di aiuto N 646/2009 concernente il
Progetto nazionale «Banda Larga nelle aree rurali d'Italia»;
Vista la Decisione C(2012) 3488 del 24 maggio 2012 con la quale la
Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa la
compatibilita' con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE) con riferimento al regime di aiuto SA.33807 (2011/N)
concernente il Piano nazionale Banda Larga Italia;
Vista la Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 con la quale
la Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa la
compatibilita' con il TFUE con riferimento al regime di aiuto
SA.34199 (2012/N) concernente il Piano digitale - Banda Ultra Larga;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01)
concernente «Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle
norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido
di reti a banda larga» (di seguito: Orientamenti);
Viste le delibere di questo Comitato sulla obbligatorieta'
dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP);
Tenuto conto che, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, l'obiettivo della Strategia e' quello di avere,
entro il 2020, la sottoscrizione, da parte di almeno il 50% della
popolazione, di servizi a piu' di 100 Mbps (mega bit per secondo), da
realizzare portando la copertura per le reti ultraveloci ad oltre 100
Mbps fino all'85% della popolazione e di portare il 100% della
popolazione ad almeno 30 Mbps;
Tenuto conto che la Strategia interessa le aree del Paese
classificate secondo quattro tipologie di cluster (denominati A, B,
C, D) gia' definite dalla Strategia, in linea con le definizioni di
aree nere, grigie e bianche di cui ai sopra citati Orientamenti della
Commissione Europea, sulla base di caratteristiche tecniche legate
all'esistenza o meno dell'infrastruttura e dell'interesse del mercato
a investire nell'area; e che, in particolare il Cluster A corrisponde
alle cd. aree nere NGA (Next Generation Access), il Cluster B
corrisponde alle cd. aree grigie, e i Cluster C e D alle aree
bianche, intendendo, specificamente, che nel Cluster C rientrano le
aree nelle quali e' prevedibile o e' previsto un co-investimento dei
privati solo a fronte della concessione di incentivi; e che nel
Cluster D rientrano le aree nelle quali non vi sono le condizioni per
investimenti privati neanche a fronte della concessione di incentivi;
Considerato, inoltre, che i Cluster A e B comprendono circa il 65%
della popolazione italiana e rappresentano zone in cui gli operatori
privati sono gia' presenti in qualche forma (o hanno piani di
investimento, in autonomia o in compartecipazione pubblico-privato),
ma solo in minima parte con copertura prevista ad almeno 100Mbps; e
che i Cluster C e D includono una popolazione complessiva pari a
circa il 35% della popolazione italiana e sono le zone definite «a
fallimento di mercato», totale o parziale;
Considerato, conseguentemente, che nei Cluster A, B, C dovra'
essere garantita un'offerta di servizi ultraveloci in conformita' ai
punti da 82) a 85) degli Orientamenti (di seguito: reti ultraveloci),
nel Cluster C sara' prevista un'offerta di servizi ultraveloci nelle
aree in cui siano presenti particolari caratteristiche, in
particolare in presenza di centri urbani, aree industriali
strategiche e snodi logistici, attivita' produttive e turistiche,
servizi alla popolazione (pubbliche amministrazioni, con riguardo
anche a strutture sanitarie, scuole universita', centri di ricerca,
poli tecnologici) e ad almeno 30Mbps nelle altre aree e nel Cluster D
ad almeno 30Mbps;
Considerato che il sostegno per la realizzazione di tali obiettivi
prevede l'utilizzo di una serie di misure di intervento e/o
incentivazione per il raggiungimento dei predetti obiettivi, e che
gli strumenti di aiuto saranno oggetto di apposita notifica alla
Commissione Europea per la relativa valutazione di compatibilita' e
potranno essere impiegati una volta giudicati compatibili con la
normativa in tema di aiuti di Stato;
Considerato, altresi', che alcuni di tali strumenti di aiuto sono
gia' stati valutati positivamente dalla Commissione con le decisioni
sopra citate e che il Governo ha concordato con la Commissione
Europea (in particolare nel corso degli incontri tenutisi il 9 e il
23 giugno 2015) di notificare complessivamente il Piano operativo per
la banda ultra-larga chiedendo alla Commissione europea di procedere
con approvazioni successive;
Considerato che la Strategia ha stimato per la realizzazione dei
suoi obiettivi la necessita' di investimenti complessivi fino a circa
12 miliardi di euro e che tali investimenti dovrebbero essere
realizzati per circa 5 miliardi di euro con l'apporto degli operatori
privati ed i restanti 7 miliardi di euro circa con fondi pubblici;
Considerato che, con riferimento ai fondi pubblici, sono
disponibili le risorse previste nell'ambito della programmazione dei
Fondi strutturali comunitari, come definita dall'Accordo di
partenariato 2014-2020, pari a circa 2 miliardi di euro che verranno
garantiti nei Programmi operativi (regionali e nazionali) gia'
approvati o in corso di approvazione da parte della Commissione
Europea, tra cui 230 milioni programmati attraverso il Programma
Operativo Nazionale «Imprese e Competitivita'» 2014-2020 approvato il
23 giugno 2015 dalla Commissione europea e che le restanti risorse
pubbliche, per un volume complessivo di 4,9 miliardi di euro saranno
individuate nel bilancio dello Stato nei limiti degli stanziamenti
previsti a legislazione vigente;
Considerato che la lettera d) del sopracitato art. 1, comma 703,
della legge n. 190/2014, prevede che, nelle more dell'individuazione
delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi
delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l'Autorita'
politica per la coesione possa sottoporre all'approvazione del
Comitato un piano stralcio per la realizzazione di interventi di
immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse
necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che
tali interventi confluiscano nei piani operativi in coerenza con le
aree tematiche cui afferiscono;
Tenuto conto della necessita' che, ai fini dell'immediato avvio del
programma di interventi, funzionale al conseguimento degli obiettivi
sopra descritti entro i termini temporali indicati, il Comitato
provveda ad approvare l'articolazione degli interventi nella forma di
una serie di misure di intervento e/o incentivazione per il
raggiungimento dei predetti obiettivi e ad assegnare le relative
risorse, in anticipazione della programmazione complessiva, quale
articolazione del piano stralcio di cui alla sopracitata lettera d)
dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014;
Considerato che, ai sensi della lettera i) del medesimo art. 1,
comma 703, della legge n. 190/2014, le assegnazioni di questo
Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono
a ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;
Vista la nota USS_DEVINCENTI 1526 del 5 agosto 2015, con la quale
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio in quanto Autorita'
politica per la coesione territoriale, ha richiesto l'iscrizione
all'ordine del giorno del CIPE, per il relativo esame, della proposta
di assegnazione di risorse al Piano di investimenti per la diffusione
della Banda Ultra Larga e la successiva nota, di pari oggetto,
USS_DEVINCENTI 1576 del 6 agosto 2015 acquisita direttamente nel
corso della seduta del Comitato tenutasi lo stesso giorno;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a
base della presente seduta del Comitato;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
Delibera:
1. Strumenti.
1.1. Per raggiungere gli obiettivi della Strategia, come indicati
nelle premesse, sono previsti i seguenti strumenti:
a) contributi in conto capitale agli investimenti privati;
b) contributi in forma di voucher agli utenti finali;
c) credito di imposta per gli interventi infrastrutturali;
d) garanzia dello Stato sui mutui stipulati o sulle obbligazioni
di progetto emesse per il finanziamento degli investimenti
finalizzati all'attuazione del piano;
e) intervento pubblico diretto, per realizzare con finanziamenti
pubblici collegamenti NGA in aree nelle quali gli operatori privati
non sono interessati a investire neanche a fronte di contributi
pubblici;
f) forme di Partnership pubblico-privato (PPP) che prevedano un
rapporto di collaborazione tra il soggetto pubblico e uno o piu'
soggetti privati, individuati tramite procedura di evidenza pubblica,
che co-investano per la realizzazione delle infrastrutture di
accesso.
1.2. Fermo restando che gli strumenti di aiuto potranno essere
utilizzati solo se giudicati compatibili con la normativa in tema di
aiuti di Stato da parte della Commissione europea, e che le due forme
di incentivazione, di cui ai sopracitati punti c) e d) verranno
disciplinate con successivi provvedimenti a carattere normativo, gli
strumenti di cui al punto 1.1 saranno adottati secondo le seguenti
modalita':
Contributi in conto capitale agli investimenti privati: si tratta
di un contributo per la realizzazione di impianti, secondo un modello
analogo al «Modello C: Incentivo» gia' notificato nell'ambito
dell'aiuto n. SA.34199 (2012/N) approvato dalla Commissione europea
con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012; il modello prevede
una gara a evidenza pubblica basata sul criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa per la selezione di un operatore che
realizzera' le infrastrutture a fronte di un contributo a fondo
perduto (fino a un importo non superiore al 70% dell'investimento);
le infrastrutture realizzate con tali contributi saranno di
proprieta' del privato che le realizza e questi dovra' sottostare
agli obblighi previsti dal regime di aiuto e rendere disponibili le
infrastrutture agli altri operatori che ne facciano richiesta, sulla
base di prezzi definiti dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, che tengano conto del contributo ricevuto dallo Stato;
la gestione amministrativa e la definizione della disciplina di tale
strumento e' di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Voucher corrisposto a beneficio degli utenti finali: e' un
contributo finalizzato all'accensione di servizi su reti a banda
larga ultraveloci. La gestione amministrativa e la definizione della
disciplina di tale strumento e' di competenza del Ministero dello
sviluppo economico.
Credito d'imposta per investimenti infrastrutturali: potra'
essere formulato in maniera da non comportare oneri aggiuntivi sul
bilancio dello Stato, agevolando investimenti privati che in assenza
della misura non sarebbero stati altrimenti realizzati.
Fondo di garanzia per il prestito agevolato: e' uno strumento con
il quale si intende facilitare l'accesso al credito tramite garanzia
pubblica, al fine di abbassarne il costo, anche in connessione con il
fondo Feis del Piano Juncker.
1.3. L'intervento pubblico diretto di cui al precedente punto 1.1
lettera e) ha l'obiettivo di realizzare, secondo un principio di
neutralita' tecnologica, le parti passive della rete di accesso che
sono date in concessione attraverso una procedura aperta, secondo un
modello analogo a quello gia' notificato nell'ambito dell'aiuto n.
SA.34199 (2012/N) approvato dalla Commissione europea con Decisione
C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Esso prevede:
i) l'affidamento dei lavori mediante gara ad evidenza pubblica da
esperire attraverso Infratel, soggetto in-house del Ministero dello
sviluppo economico, che e' soggetto attuatore dello strumento; nel
caso la gara per la selezione del concessionario andasse deserta,
sara' assegnata a Infratel la gestione e la manutenzione delle
infrastrutture realizzate senza alcun compenso;
ii) la proprieta' delle infrastrutture, al completamento delle
opere, interamente pubblica;
iii) un concessionario, selezionato mediante gara ad evidenza
pubblica, che si impegna a gestire e manutenere le infrastrutture
realizzate e a garantire altresi' l'accesso passivo, con i Service
Level Agreement-SLA concordati, a tutti gli operatori attraverso la
cessione a titolo oneroso dei diritti d'uso;
iv) la presenza di operatori che si occuperanno di collegare i
clienti finali al servizio di connettivita' di nuova generazione;
v) la regolamentazione, da parte dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, prima del bando di gara, delle modalita' di
fornitura dell'accesso ai vari segmenti di rete e la definizione di
un regime tariffario congruo.
Al fine di offrire le infrastrutture realizzate con modello diretto
anche a operatori medio-piccoli, spesso localizzati geograficamente
in aree limitate del territorio italiano, si prevede di adottare la
modalita' di pagamento delle fibre acquisite c.d. pay per use, al
fine di facilitare i piccoli operatori, ai quali, nella misura in cui
non dovranno sostenere costi fissi iniziali per sviluppare la loro
rete, sara' permesso di avere un modello di costi variabili legati ai
soli clienti che sottoscriveranno il contratto.
1.4. La Partnership pubblico-privato (PPP), di cui al precedente
punto 1.1. lettera f), prevede la partecipazione pubblica al capitale
di una societa' mista pubblico-privato che agisce da operatore avente
natura di rivenditore wholesale, secondo un modello analogo a quello
gia' notificato nell'ambito dell'aiuto n. SA.34199 (2012/N) approvato
dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre
2012. Per questo modello, l'intervento pubblico in aree oggetto di
piani di operatori privati e' possibile, in conformita' ai punti 51),
82) e 83) degli Orientamenti, quando:
i) le reti NGA esistenti o programmate non raggiungono
l'abitazione dell'utente finale con reti in fibra ottica;
ii) la situazione del mercato non evolve verso la fornitura
concorrenziale di servizi ultraveloci;
iii) esiste una domanda, in prospettiva, relativa a tali
miglioramenti qualitativi;
iv) la rete oggetto dell'aiuto presenta significative
caratteristiche tecnologiche e prestazioni avanzate rispetto alle
caratteristiche e alle prestazioni verificabili delle reti esistenti
o previste;
v) la rete sovvenzionata sara' basata su un'architettura aperta
gestita esclusivamente come rete all'ingrosso;
vi) l'aiuto non comporta una distorsione eccessiva della
concorrenza rispetto alle altre tecnologie NGA che sono state
recentemente oggetto di nuovi investimenti infrastrutturali da parte
degli operatori del mercato, nelle stesse zone interessate.
2. Utilizzo degli strumenti nei diversi cluster.
2.1. Nel cluster A gli operatori privati sono in grado di fornire
la connessione con reti ultraveloci nell'arco di un triennio, senza
alcun contributo pubblico. L'intervento previsto in queste aree
territoriali e' pertanto sul lato della domanda tramite l'emissione
di voucher agli utenti finali.
2.2. Il cluster B e' fornito di una infrastruttura per la banda
ultralarga a 30 Mbps, mentre il raggiungimento di reti ultraveloci da
parte dei privati richiede un incentivo statale. L'intervento
previsto in queste aree territoriali e' pertanto basato
sull'applicazione di una delle misure di cui al punto 1.2 o della
misura di cui al punto 1.4, ovvero di una combinazione tra tali
misure, tale da rispettare il limite del 70% del valore
dell'investimento, in conformita' alla normativa comunitaria.
2.3. Ai cluster A e B saranno destinati circa il 50% del volume di
risorse complessive definito dalla Strategia, utilizzabili sia per le
infrastrutture che per gli incentivi all'utente finale.
2.4. Nel cluster C, essendo gia' fornito di una infrastruttura per
la banda larga con capacita' inferiore a 30 Mbps,
l'infrastrutturazione della banda ultralarga potrebbe ottenere un
parziale coinvolgimento del mercato solo a fronte di un importante
incentivo pubblico, pari al 70% quale limite massimo in conformita'
alla normativa comunitaria, che sara' erogato come contributo in
conto capitale, ovvero sotto forma di Partnership pubblico-privata
(PPP) ovvero ancora sotto forma di voucher agli utenti, come definiti
nei precedenti punti 1.2 e 1.4.
2.5. Il cluster D e' fornito di una infrastruttura per la banda
larga con capacita' inferiore a 30 Mbps, e l'infrastrutturazione
della banda ultralarga non e' possibile se non attraverso
l'intervento diretto dello Stato, come definito al precedente punto
1.3.
2.6. Ai cluster C e D saranno destinati circa il 50% del volume di
risorse complessive definito dalla Strategia utilizzabili sia per le
infrastrutture che per gli incentivi all'utente finale.
2.7. La composizione dei cluster e' oggetto di aggiornamento su
base annuale alla luce di una consultazione, che e' svolta sotto la
regia del Ministero della sviluppo economico, sulle intenzioni di
investimento degli operatori del settore di riferimento, secondo le
modalita' descritte nel successivo punto 3.
3. Modalita' di attuazione della Strategia.
3.1. In conformita' alla struttura di governance descritta nella
Strategia, e' prevista l'istituzione del Comitato per la Banda Ultra
Larga (CoBUL) che ne coordinera' l'attuazione e monitorera' la
combinazione degli strumenti in ognuno dei cluster, cosi' come
l'intensita' d'uso delle diverse misure in funzione dello scostamento
rispetto agli obiettivi sopra definiti, determinato dal fallimento di
mercato esistente e sulla base di revisioni periodiche effettuate
tenendo conto dell'aggiornamento annuale del fabbisogno in base ai
piani d'investimento degli operatori privati e all'evoluzione
tecnologica e favorendo soluzioni che garantiscano un utilizzo
efficace delle risorse pubbliche, in base a valutazioni di costi
benefici, dando priorita' a soluzioni che evitino duplicazioni di
costi infrastrutturali, anche mediante l'utilizzo di infrastrutture
gia' esistenti. Eventuali combinazioni tra gli strumenti di aiuto
dovranno essere modulate in modo da mantenere il rapporto complessivo
tra contributi pubblici (non superiori al 70% dell'investimento
complessivo) e capitale privato (non inferiore al 30%
dell'investimento complessivo).
3.2. Il modello di attuazione della Strategia si articola in 4
macro fasi sulla base del percorso tracciato dagli Orientamenti dal
punto 61) al punto 65).
3.3. Fase 0: Aggiornamento dei cluster A, B, C e D.
Sulla base della consultazione condotta da Infratel per conto del
Ministero dello Sviluppo Economico, si provvede ad aggiornare
annualmente il quadro della situazione infrastrutturale esistente e a
censire i piani d'intervento pianificati dai privati nel triennio
successivo (con indicazione del numero di unita' immobiliari coperte,
tipologia di infrastruttura e termine di realizzazione).
La consultazione consentira' di aggiornare la classificazione
delle 94.645 aree territoriali in cui e' stato suddiviso il
territorio nazionale, classificandole singolarmente come bianche,
grigie o nere ai fini delle reti NGA e inserendole nei rispettivi
cluster.
Prima della consultazione gli operatori saranno avvisati che in
relazione ai piani da loro presentati saranno richiesti impegni
formali, come previsto al punto 65) degli Orientamenti europei.
La consultazione verra' eseguita con modalita' esclusivamente
online. I dati forniti saranno considerati come riservati, e resi
disponibili a terzi esclusivamente in formato aggregato.
3.4. Fase 1: Pubblicazione del progetto di aiuto.
Sulla base delle conoscenze acquisite mediante la consultazione
(Fase 0), si procede alla pubblicazione della situazione aggiornata
delle 94.645 aree territoriali di riferimento, indicando per ciascuna
di esse o loro aggregazioni (cluster) gli obiettivi della strategia,
gli strumenti di aiuto che si intendono utilizzare e la loro
intensita'.
3.5. Fase 2: Contrattualizzazione degli impegni dei privati.
Sulla base del progetto di aiuto, gli operatori sono chiamati a
confermare gli impegni di investimento che sono contrattualizzati per
ognuna delle 94.645 aree territoriali indicate per gli impegni di
investimento (punto 65 degli Orientamenti). A fronte dell'impegno
contrattualizzato dagli operatori privati, il piano di aiuti e'
sospeso nelle aree indicate come d'interesse dai privati. Il
contratto potrebbe prevedere una serie di scadenze, che devono essere
rispettate nell'arco del ciclo di programmazione nonche' un obbligo
di rendicontazione dei progressi intermedi raggiunti. Se una scadenza
intermedia non viene rispettata, l'autorita' che concede l'aiuto, al
fine di minimizzare il rischio che la mera «manifestazione di
interesse» da parte di un investitore privato non seguita da
effettivo investimento, possa ritardare la fornitura di servizi a
banda larga e ultralarga nell'area interessata, procede con
l'esecuzione del suo piano d'intervento pubblico.
I piani dichiarati in Consultazione pubblica per essere validi
devono essere chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed
esecutive della societa', adottate dai competenti organi di indirizzo
e gestione; le coperture devono essere dichiarate con carattere di
veridicita' e sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore.
3.6. Fase 3: Aggiornamento dei piani di investimento privati.
In risposta alla pubblicazione degli interventi pubblici, i
privati possono modificare i propri piani decidendo di intervenire
autonomamente. In tal caso i nuovi impegni degli operatori vengono
formalizzati (v. Fase 1) e l'intervento di aiuto sospeso.
3.7. Fase 4: Realizzazione dell'intervento pubblico.
L'intervento pubblico si realizzera', sulla base delle decisioni
del Ministero dello sviluppo economico, mediante varie combinazioni e
diverse intensita' degli strumenti di aiuto in conformita' con gli
orientamenti del Comitato Banda Ultra Larga, sulla base degli esiti
della consultazione e in relazione al cluster di appartenenza delle
aree oggetto di intervento.
Avranno priorita' quei contesti territoriali capaci di sviluppare
un'aggregazione della domanda dal basso tale da rendere l'iniziativa
economicamente sostenibile.
Le procedure competitive verranno realizzate esclusivamente con
modalita' telematiche.
Rispetto all'esito della Consultazione pubblica, vengono
pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico i «Piani pubblici
d'intervento» che dovranno tener conto, in coerenza con l'Accordo di
Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, anche della Strategia per le aree interne. Per
la loro attuazione saranno siglati opportuni accordi con le Regioni.
Gli accordi con le Regioni prevedono un accordo di livello politico
fra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni nel quale
stabilire obiettivi, strumenti, modalita' e risorse necessarie,
seguito da una o piu' convenzioni operative per la realizzazione
degli interventi.
Nelle aree bianche, se ci sono operatori disposti a co-investire
per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati dal Piano, possono
essere subito indette le gare per la cablatura. Se non ci sono
operatori disposti a co-investire Il MiSE puo' procedere con un
intervento diretto. Se i lavori non sono ancora partiti, l'area viene
reinserita nel successivo giro di programmazione.
Per quanto attiene le aree grigie o nere si dovra' valutare
preventivamente la presenza di un eventuale fallimento del mercato
rispetto agli obiettivi del Piano prima di poter intervenire. In
queste aree, superata tale verifica, se vi e' iniziativa privata
disponibile a co-investire per realizzare reti che permettano un
salto di qualita' verso reti abilitanti per servizi ultraveloci,
allora si possono indire le relative gare e firmare i connessi
impegni di realizzazione. Se invece non vi e' iniziativa privata,
l'area viene reinserita nel successivo giro di programmazione.
4. Assegnazione di risorse.
4.1. Per la realizzazione del piano di investimenti per la
diffusione della Banda Ultra Larga, a valere sulle risorse del FSC
per il ciclo di programmazione 2014-2020, sono destinati fino a 3,5
miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di euro sono assegnati,
nell'ambito del piano stralcio di cui all'art. 1, comma 703, lettera
d), della legge 190/2014, a interventi di immediata attivazione per
il finanziamento degli strumenti di cui al punto 1 lettere a), e) ed
f), come sopra definite, da utilizzare nelle aree bianche (cluster C
e D), per un importo non superiore a 1,9 miliardi di euro per gli
strumenti di cui alle lettere a) e f), e per la residua parte per lo
strumento di cui alla lettera e).
4.2. Tali risorse sono assegnate per il perseguimento delle
finalita' sopra descritte al Ministero dello sviluppo economico, che
si avvarra' della sua societa' in-house Infratel, con funzioni di
soggetto attuatore.
4.3. Con successiva delibera il Comitato provvedera' ad assegnare,
in relazione agli effettivi fabbisogni, risorse a valere sul FSC nel
limite massimo di ulteriori 1,3 miliardi di euro e comunque fino alla
concorrenza dell'importo di 3,5 miliardi di euro di cui al punto 4.1.
Un importo residuo aggiuntivo, fino a ulteriori 1,4 miliardi di euro,
secondo le previsioni della Strategia italiana per la Banda Ultra
Larga, sara' conferito con successivi provvedimenti normativi, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previo reperimento
della copertura finanziaria.
4.4. Ai sensi della lettera l), del medesimo comma, le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 di cui al precedente
punto 4.1, per l'importo di 2,2 miliardi di euro, sono assegnate
secondo il profilo indicato nella tabella di seguito riportata e
sono, a seguito della delibera, immediatamente impegnabili per
l'avvio delle gare, fermo l'utilizzo nei limiti delle risorse
annualmente disponibili.
Tabella 1 - Profilo temporale di impiego delle risorse (milioni di
euro)
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| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totale |
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| Assegnazioni | 300 | 450 | 500 | 500 | 450 | 2.200 |
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4.5. L'amministrazione competente, a seguito dell'avvio degli
interventi, monitora l'andamento anche ai fini di eventuali richieste
al CIPE di rimodulazioni delle risorse assegnate annualmente. I
trasferimenti al soggetto attuatore sono disposti sulla base
dell'andamento della spesa assoggettata a monitoraggio. Al soggetto
attuatore viene assegnato un volano di anticipazione da ricostituire
di volta in volta allorquando si sia realizzato un costo pari ad
almeno il 75% della somma trasferita.
4.6. Eventuali economie realizzate nell'attuazione del Piano
saranno nuovamente destinate dal Comitato per le finalita' di cui
alla presente delibera, su proposta del Ministero dello sviluppo
economico, formulata sulla base delle indicazioni del Comitato per la
Banda Ultra Larga, in coerenza con l'eventuale rimodulazione del
profilo temporale delle assegnazioni annuali di cui al punto 4.4.
4.7. Il Comitato, nell'adottare la ripartizione complessiva del FSC
prevista dalla lettera c) del citato art. 1, comma 703 legge n.
190/2014, assicura che la dotazione complessiva del Fondo sia
impiegata per un importo non inferiore all'80% per interventi da
realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, anche tenendo
conto dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera.
5. Monitoraggio.
5.1. Per quanto riguarda il monitoraggio del Piano restano ferme le
disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo
utilizzando allo scopo le infrastrutture messe a disposizione dal
sistema SGP-BDU nel cui contesto sara' aperta un'apposita
articolazione programmatica.
5.2. Inoltre il monitoraggio degli interventi del Piano cosi' come
il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti sara' posto in
essere sia attraverso il sistema informativo federato del sopra e
sottosuolo (SINFI) di cui al DL. n. 133 del 12 settembre 2014,
gestito dal MiSE, sia attraverso il controllo ex-ante ed ex-post gia'
operato da Infratel nella realizzazione delle infrastrutture a banda
larga e ultra larga.
Roma, 6 agosto 2015
Il Presidente: Renzi
Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg.ne prev. n. 2977